(massima n. 1)
In tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal "decisum" del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, nè al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice " a quo".