(massima n. 1)
È inammissibile l'appello proposto al tribunale del riesame avverso il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare allorché non vengano rispettate le forme di cui al quarto comma dell'art. 309 e al secondo comma dell'art. 310 c.p.p. che impongono la presentazione del gravame nella cancelleria del tribunale del riesame. (Nella fattispecie, relativa alla presentazione del gravame, da parte del difensore dell'imputato, davanti al giudice “a quo”, la Corte ha affermato il principio precisando che, nel caso specifico, non può trovare applicazione il secondo comma dell'art. 582 c.p.p., in quanto il luogo in cui era stata presentata l'impugnazione non è diverso da quello in cui era stato emesso il provvedimento).