(massima n. 1)
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, poiché a norma dell'art. 304, commi 1 e 4, c.p.p. è consentita l'immediata appellabilità dell'ordinanza che ne dispone la sospensione, la mancata presentazione, da parte dell'interessato, dell'atto di appello nel termine perentorio stabilito dall'art. 310, comma 2, stesso codice, comporta, in virtù del fenomeno della preclusione endoprocessuale, l'inammissibilità della successiva e tardiva richiesta di declaratoria di estinzione della misura e di scarcerazione per sopravvenuta scadenza dei termini cautelari di fase, a nulla rilevando l'illegittimità dell'originaria sospensione. (Fattispecie relativa a provvedimento, non impugnato tempestivamente, di sospensione dei termini, disposto, a seguito di dichiarazione di ricusazione del giudice da parte dell'imputato, con effetti fino alla successiva udienza di rinvio, anziché fino alla data, anteriore, di reiezione dell'istanza e quindi, almeno sotto il profilo della durata della sospensione, illegittimo).