(massima n. 1)
Anche per le impugnazioni riguardanti i procedimenti de libertate vale il principio della unicità del diritto di impugnazione per cui l'esaurimento del mezzo per primo scelto dalla parte o dal suo difensore elimina il diritto all'impugnazione anche nei confronti dell'altro soggetto legittimato. Non è perciò ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte con proprio autonomo atto di appello dopo che il difensore abbia esercitato, esaurendolo, il diritto di impugnazione. Ciò vale a maggior ragione per l'appello avverso la proroga dei termini di custodia cautelare previsto dall'art. 305, c. 2, c.p.p. che, prevedendo non un rito camerale con l'intervento della parte, ma l'obbligo di «sentire il P.M. e il difensore», appresta un mezzo per l'intervento della sola difesa tecnica.