(massima n. 1)
Avverso il provvedimento di proroga della custodia cautelare non è ammesso il ricorso per saltum in Cassazione, ma è esperibile l'appello di cui all'art. 310 c.p.p. dinanzi al tribunale della libertà, che può provvedere alla motivazione della proroga che non sia stata motivata dal giudice che l'ha concessa. Ne consegue che gli indagati che non propongano appello a norma degli artt. 305, comma 2, e 310, c.p.p., implicitamente riconoscono la sussistenza delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di custodia cautelare e, comunque, non consentono al giudice di appello di formulare un'adeguata motivazione della decisione di proroga della custodia cautelare, tale da resistere eventualmente al controllo di legittimità della Corte di cassazione, sicché non possono successivamente lamentare disparità di trattamento rispetto alla posizione di altri coindagati nei confronti dei quali sia stato accolto ricorso per cassazione. (Fattispecie nella quale per due coindagati la S.C. aveva disposto l'annullamento con rinvio della sentenza di merito e non anche dell'ordinanza in tema di libertà, in ordine alla quale erano stati rigettati i ricorsi di altri coindagati).