(massima n. 1)
Nel giudizio di appello contro i provvedimenti de libertate, quando l'impugnazione sia stata proposta dal P.M., l'indagine — a differenza del caso in cui appellante sia l'imputato ed in ossequio quindi al principio costituzionale del favor libertatis — non può essere portata oltre la situazione esistente al momento in cui il provvedimento impugnato venne adottato, pur persistendo il dovere, nella positività di quella indagine, di ulteriormente verificare l'attualità delle condizioni e dei presupposti per l'adozione delle misure cautelari; di conseguenza, non è ammissibile la valutazione di elementi indiziari sopravvenuti alla formulazione dell'atto di impugnazione e fatti pervenire tempestivamente al giudice.