(massima n. 1)
La persona offesa del reato non č legittimata a proporre appello, ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., avverso il provvedimento con il quale il giudice abbia respinto la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero, non potendosi, in contrario, far leva sulla inclusione, tra i soggetti legittimati al gravame, della «persona che avrebbe diritto alla restituzione», dal momento che una tale legittimazione presuppone che il sequestro sia stato disposto e vi sia quindi interesse ad opporvisi onde ottenere, appunto, la restituzione del bene sequestrato. (Mass. redaz.).