(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile il provvedimento con il quale il Tribunale, decidendo in sede di appello ex art. 310 c.p.p., rigetti la richiesta di revoca del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito della procedura attiva di consegna di cui agli artt. 28 ss. della L. n. 69/2005, atteso che si è in presenza di provvedimento adottato in base a una sentenza irrevocabile di condanna da eseguire ovvero una misura cautelare emessa nell'ambito di un procedimento; provvedimenti che rappresentano il titolo su cui si fonda il mandato di arresto europeo e in relazione ai quali l'interessato può attivare le procedure di controllo previste dall'ordinamento.