(massima n. 1)
In tema di appello avverso le misure cautelari personali l'obbligo di dare immediato avviso all'autorità procedente sussiste anche quando gli atti pervengano al tribunale del riesame da altra autorità (nel caso di specie dalla Corte di cassazione, che aveva proceduto a qualificare quale appello il ricorso presentato). Deve essere perciò annullata con rinvio l'ordinanza emessa prescindendo dall'esame di atti che il giudice procedente, ove fosse stato avvertito della pendenza del procedimento de libertate avanti al tribunale del riesame in funzione di giudice d'appello, avrebbe dovuto inviare ad integrazione della documentazione già acquisita dal tribunale.