(massima n. 1)
La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione formulata dal solo difensore dell'interessato, non munito di procura speciale, non ha alcun effetto processuale, neppure nell'ipotesi che egli stesso abbia proposto il gravame. (Fattispecie relativi all'appello ex art. 310 cod. proc. pen.)