(massima n. 2)
In tema di procedimenti di riesame avverso provvedimenti restrittivi della libertà personale, considerata la brevità del termine (dieci giorni) entro il quale il tribunale della libertà è chiamato a decidere, i tre giorni di cui all'art. 309, ottavo comma, c.p.p. non possono intendersi se non come complessivi nel caso di rinvio dell'udienza al fine di garantire a pieno il diritto di difesa. La ratio della disposizione è, infatti, quella di assicurare il rispetto dell'intervallo di tre giorni fra la data di prima notifica dell'avviso e la data dell'udienza: diversamente, detto termine verrebbe ampliato differendo senza ragione gli effetti legali di una notifica validamente effettuata. (La Corte di cassazione ha ritenuto osservato il termine di cui all'art. 309, ottavo comma, c.p.p. in un'ipotesi di rinvio dell'udienza per tardività dell'avviso, e di successiva notifica senza l'osservanza dei tre giorni perché dalla data della prima notifica alla data dell'udienza camerale la parte aveva potuto utilizzare il termine di tre giorni liberi).