(massima n. 2)
Qualora l'avviso della data fissata per l'udienza di riesame sia stato notificato senza il rispetto del termine dilatorio di tre giorni previsto dall'art. 309, ottavo comma, c.p.p., gli interessati che siano comparsi per far valere l'irregolaritā non hanno diritto al termine di cinque giorni di cui all'art. 184, secondo comma, c.p.p., per la sanatoria della nullitā degli avvisi, né ad un nuovo termine di tre giorni, essendo invece sufficiente che abbiano a disposizione, per l'esercizio dell'attivitā difensiva, un periodo di tempo che, computato dalla data del primo avviso, risulti complessivamente corrispondente a quello specificamente previsto dall'art. 309 c.p.p., ritenuto in ogni caso idoneo dal legislatore a contemperare le esigenze della difesa con la necessitā di rapida conclusione di una procedura caratterizzata da tempi brevissimi di svolgimento.