(massima n. 1)
La rivalutazione monetaria e gli interessi legali, relativi ai crediti aventi ad oggetto la quota aggiuntiva prevista dall'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e concernente le pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla data sopra indicata.