(massima n. 1)
La giurisdizione del giudice ordinario (con la competenza del giudice del lavoro) in ordine alla controversia relativa all'indennitą premio di servizio corrisposta dall'Inadel ai dipendenti degli enti locali, che ha carattere previdenziale, non trova deroga (in favore di quella del giudice amministrativo) per la circostanza che l'ente previdenziale abbia contestato la sussistenza del rapporto di pubblico impiego fra il lavoratore e l'ente pubblico beneficiario delle prestazioni lavorative, dovendo l'accertamento della sussistenza o no di detto rapporto (costituente un presupposto estrinseco al rapporto assicurativo-previdenziale) essere svolto - fuori delle situazioni di cui all'art. 34 c.p.c. e comunque nelle controversie solo fra l'Inadel ed i lavoratori - in via esclusivamente incidentale dal giudice della causa previdenziale.