(massima n. 2)
È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dalla persona indagata avverso provvedimento de libertate quando da esso non sia risultato pregiudizio. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso ordinanza del tribunale di conferma del provvedimento con cui il Gip aveva rigettato la richiesta del P.M. di applicazione delle misure coercitive degli arresti domiciliari e del divieto di espatrio, giustificando il diniego con l'idoneità delle stesse alla tutela delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettere a) e c), c.p.p.