(massima n. 1)
Nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattivitą della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma pił favorevole. (Fattispecie relativa al delitto di lesioni colpose da circolazione stradale, la cui prescrizione, quinquennale alla data del fatto, era divenuta sessennale al momento del giudizio).