(massima n. 1)
Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, si prescrive, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., nel termine di due anni, decorrente non dalla verificazione dell'evento, ma dalla data in cui č divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilitā, riponendo il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile, anche in funzione dell'esigenza di bilanciamento della brevitā del termine biennale col diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia.