(massima n. 1)
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. (Nel caso di specie, effettuato il pagamento di un'obbligazione contrattuale mediante assegno circolare, emesso da un istituto di credito senza apporre la clausola di non trasferibilità e risultato, successivamente, trafugato ed oggetto di versamento presso altro istituto di credito, il quale, all'atto della negoziazione, aveva omesso di rilevare l'invalidità di una delle girate, si è ritenuto che, ai fini della decorrenza del diritto al risarcimento del danno fatto valere dal primo istituto di credito nei confronti del secondo, non assumesse rilievo la data della - ritenuta illecita - negoziazione del titolo, atteso che in quel momento sussisteva semplicemente una potenzialità di danno nei riguardi del primo istituto, potenzialità concretizzatasi soltanto quando il richiedente l'assegno circolare ebbe a chiedere all'emittente il pagamento della somma portata dall'assegno).