(massima n. 1)
Non hanno effetto nei confronti del curatore del fallimento, che subentri nella posizione del creditore pignorante ex art. 107 legge fall., gli atti di alienazione di beni sottoposti a pignoramento, applicandosi il disposto dell'art. 2913 cod.civ., con conseguente irrilevanza dell'azione revocatoria intrapresa dal fallimento, attesa la prioritą temporale del pignoramento.