(massima n. 1)
Gli estremi richiesti dall'art. 2724, n. 1, c.c. perché un documento possa costituire principio di prova per iscritto - cosģ eccezionalmente consentendo l'ammissione, come nella specie, della prova per testimoni - non esigono un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo, alla stregua di un apprezzamento di merito insindacabile nella sede di legittimitą, se non sotto il profilo del vizio di motivazione.