(massima n. 1)
Con riguardo ai comparti edificatori, di cui agli artt. 870 c.c., 23 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e 13 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, i comuni sono muniti di poteri autoritativi, a difesa di esigenze generali, pure per quanto attiene al riscontro dei presupposti per la costituzione dei comparti medesimi, la determinazione della loro dimensione, le modalitą di formazione, la scelta delle opere da eseguire, la ripartizione di oneri ed utili (principi applicabili anche per i comuni della Puglia, nella disciplina delle leggi regionali 12 febbraio 1979, n. 6 e 31 maggio 1980, n. 56). Ne deriva che le posizioni dei singoli proprietari, rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi municipali nelle suddette materie, hanno natura di interessi legittimi, e, come tali, sono tutelabili davanti al giudice amministrativo.