(massima n. 1)
In tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, "ex lege", alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell'oggetto e del destinatario dell'atto. Ciō posto, a mente dell'art. 2665 c.c., č da ritenersi causa di invaliditā della nota "de qua" non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l'atto si riferisce. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'indicazione della partita IVA in luogo del codice fiscale, restando corretta l'indicazione della ragione sociale e della sede nella nota di trascrizione, non comporta alcuna invaliditā di questa, ma una semplice inesattezza).