(massima n. 1)
Non abusa del diritto di impugnativa il socio (nella specie, di una cooperativa a rl) che impugni la delibera assembleare di approvazione del bilancio dopo aver in precedenza approvato il progetto di bilancio in qualità di componente del consiglio di amministrazione, giacché, in mancanza di qualsiasi restrizione all'esercizio del diritto di impugnazione delle delibere difformi dalla legge e/o dall'atto costitutivo, per ipotizzare un abuso del suddetto diritto occorre provare la violazione dei principi di correttezza e buona fede intese come regola di comportamento e, a tali fini, non è sufficiente la semplice identità soggettiva tra chi prima abbia approvato il progetto di bilancio e poi impugnato la delibera di approvazione del bilancio medesimo, atteso che il medesimo soggetto nelle due occasioni ha esercitato funzioni e ruoli distinti (quello di amministratore e quello di socio), onde è ben possibile che abbia espresso due diverse valutazioni, senza che sia per ciò solo configurabile una violazione del divieto di venire contra factum proprium.