(massima n. 1)
Il procedimento di convocazione dell'assemblea di società cooperativa bancaria - nella fattispecie quotata, ma senza pendenza di offerta pubblica sui suoi titoli - è disciplinato dall'art. 2366 c.c. (già richiamato dell'art. 2516, ed ora dall'art. 2519 c.c.), che prevede, nel testo "ratione temporis" vigente, la previa pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, con termine di almeno 15 giorni tra detta pubblicazione e la data dell'assemblea stessa, e non, invece, dalle norme, di fonte regolamentare e di deroga alla citata disposizione civilistica, fissate dall'art. 1 del d.m. 5 novembre 1998, n. 437, sulla base delle norme deleganti di cui agli artt. 104, comma 2, e 144, comma 3, del d.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58, non essendo estensibili alle società cooperative le procedure di specialità delle regole di convocazione assembleare, né in caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ove non ricorrente in fatto, né di sollecitazione alla raccolta delle deleghe, esclusa dall'art. 137 del richiamato Testo unico della finanza.