(massima n. 1)
L'art. 2237 c.c., il quale pone a carico del cliente che receda dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta (indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata), può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso "ante tempus" da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione dell'enunciato principio, aveva negato il diritto al compenso al professionista per l'assistenza medico-legale svolta in un giudizio risarcitorio, avendo le parti condizionato il compenso stesso all'esito positivo della lite, laddove la causa si era conclusa con il definitivo rigetto della domanda di risarcimento, escludendo altresì che il recesso, operato dal cliente già al termine del procedimento di primo grado, potesse valutarsi come causa del mancato avveramento del risultato auspicato).