(massima n. 1)
Ai fini del licenziamento per giusta causa, rileva soltanto la mancanza del lavoratore tanto grave da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva, dovendosi valutare il comportamento del prestatore nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualitą del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva, e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui č stato posto in essere, ai modi, agli effetti e all'intensitą dell'elemento volitivo dell'agente. (Nella specie, relativa a licenziamento per grave danneggiamento dei beni aziendali, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso del datore di lavoro avverso la decisione di merito che aveva dichiarato illegittima la sanzione espulsiva, in quanto il prestatore, immune da anteriori rilievi disciplinari, si era trovato, al momento della condotta, in difetto di autocontrollo per stato depressivo, accertato da consulenza medico-legale).