(massima n. 1)
In tema di diritti del lavoratore nel trasferimento d'azienda, perché possano ravvisarsi i presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., che comporta la continuazione dei rapporti di lavoro tra la cedente e la subentrante, il giudice deve verificare, secondo la volontą dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto ossia la funzione unitaria e strumentale dei beni ceduti, che permette di ravvisare il detto trasferimento, restando invece esclusa l'applicazione della norma, nel caso di esercizio successivo, da parte di due imprese, della medesima attivitą produttiva, senza alienazione del complesso dei beni.