(massima n. 1)
Il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso dalla mancata prestazione lavorativa inerente al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso, invece, stante la finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro e, in particolare, il godimento delle ferie annuali, che, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova. Tale principio trova applicazione solo in quanto non preveda diversamente la contrattazione collettiva, la quale può attribuire od escludere rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi, che si verifichino durante il periodo medesimo.(Nella specie, la decisione della corte territoriale, confermata dalla S.C., nell'interpretare l'art. 27 del c.c.n.l. per i lavoratori addetti all'industria delle calzature del 27 aprile 2000, contenente una indicazione esemplificativa di eventi non prevedibili quali cause di sospensione del periodo di prova, ha ritenuto che la disposizione aveva recepito il principio di effettività della prova, riconoscendo efficacia sospensiva anche al godimento delle ferie annuali).