(massima n. 1)
A norma dell'art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subėto, dovendo costui dimostrare che l'evento si č prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma non anche che esso sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta ai sensi della citata disposizione, sul presupposto che il soggetto danneggiato - sebbene avesse fornito prova tanto dell'evento dannoso, costituito da una rovinosa caduta dallo scalone monumentale di un edificio, quanto delle peculiari condizioni della cosa che lo ha provocato, trattandosi di scala di per sé scivolosa, in ragione della sua conformazione curvilinea e dei suoi gradini in pietra lucida - avrebbe dovuto anche dimostrare che a cagionare la caduta era stata la mancanza di presidi antinfortunistici, essendo la scala non assistita da corrimano e priva di antisdrucciolo sulla pedana degli scalini).