(massima n. 1)
La responsabilitā del custode di cui all'art. 2051 cod. civ,. č esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente. (Nella specie, un medico in servizio in un ospedale aveva invocato la responsabilitā ex art. 2051 c.c. nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, allegando di avere riportato lesioni in conseguenza di un caduta causata allorché, in ora notturna, era inciampato nella coperta sporgente da uno dei letti di degenza, sistemati in un corridoio scarsamente illuminato; la Corte, affermando il principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilitā della ASL).