(massima n. 1)
La nullitą della transazione su titolo nullo ex art. 1972 c.c. non consegue alla nullitą di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialitą rispetto al contratto stesso. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dichiarate nulle le clausole di commissione massimo scoperto, rinvio agli usi su piazza e anatocismo inerenti ad un contratto di conto corrente bancario, aveva esteso la declaratoria di nullitą alla transazione intervenuta sul medesimo contratto, omettendo di verificare se, nell'economia di quest'ultimo, le clausole nulle fossero essenziali).