(massima n. 1)
In materia di infortuni sul lavoro, il diritto di surrogazione dell'ente gestore dell'assicurazione sociale, in linea generale, č regolato esclusivamente dall'art. 1916 c.c., a norma del quale solo l'assicuratore che abbia pagato l'indennitą č surrogato nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili ed i loro assicuratori, e sempre che abbia proceduto a comunicazione indirizzata all'assicurato, non al terzo responsabile. Sono infatti inapplicabili le disposizioni dettate dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale il diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, salvo che non sia stato gią pagato il risarcimento del danno, ed impongono a detto assicuratore, prima di rifondere il danneggiato, di accertare se questi abbia diritto a prestazioni di assicurazione sociale, poiché le stesse, per la loro peculiaritą, si riferiscono esclusivamente alla responsabilitą civile automobilistica.