(massima n. 1)
Nel sistema delineato dalla legge n. 1294 del 1957, che regola l'attivitą delegata alla Federconsorzi per conto e nell'interesse dello Stato, avente ad oggetto gli acquisti all'estero di materie prime per conto dello Stato, il rapporto tra l'Amministrazione statale (mandante) e la Federconsorzi (mandataria) non coincide con quello risultante dall'art. 1719 c.c., non essendo posto a carico del mandante alcun obbligo di somministrazione di mezzi in favore del mandatario ed essendo, al contrario, stabilito che questo debba provvedere autonomamente, anche da un punto di vista economico, al compimento dell'attivitą demandatagli, rinviando il conteggio definitivo del rapporto dare-avere ad un momento successivo all'espletamento dell'attivitą delegata, vale a dire alla data del rendiconto finale (salva la facoltą di dare corso ad anticipazioni sul conto finale, sulla base dell'avvenuta presentazione di rendiconti annuali), la cui approvazione costituisce l'indispensabile presupposto ai fini della valutazione in ordine all'esistenza di eventuali differenze attive o passive.