(massima n. 1)
In tema di finanziamento dell'esecuzione di un'opera pubblica affidata ad un concessionario, non č configurabile un rapporto di mandato sulla base del quale l'ente concedente sia obbligato a somministrare i mezzi per l'esecuzione ai sensi dell'art.1719 c.c. e, pertanto, in caso di perenzione dello stanziamento per decorso del termine di efficacia (nella specie cinque anni dall'esercizio finanzario in cui č avvenuta la previsione in bilancio ai sensi dell'art.12 della legge regione Sicilia 8 luglio 1977, n.47), l'ente finanziatore non č tenuto a rivalere il concessionario della somma che si sia obbligato a versare all'appaltatore, salvo che non sia stata stipulata una convenzione accessoria all'atto di concessione, con la quale l'ente garantisca la tempestiva erogazione del finanziamento ovvero la copertura del concessionario dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore.