(massima n. 1)
Nel contratto di locazione di un immobile per uso diverso da quello di abitazione costituisce inadempimento del locatore, giustificativo della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 c.c., anche il vizio derivante dall'esistenza di un ordine inibitorio da parte della P.A. dell'attivitą che avrebbe dovuto svolgersi nel locale oggetto del contratto (nella specie, era stata inibita l'attivitą di una discoteca in attesa della regolarizzazione degli impianti del locale locato, ad essa adibito, ai fini dell'allaccio alla rete fognaria).