(massima n. 1)
Nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, comma secondo, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalitā con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed č, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolaritā dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma primo c.c..