(massima n. 1)
In tema di liquidazione del "quantum" risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio, essendo il risarcimento diretto alla completa "restitutio in integrum" - per equivalente o in forma specifica - del patrimonio leso; ne consegue che, ai fini della liquidazione del danno da evizione, non č congruo il criterio del prezzo di aggiudicazione all'asta indetta in sede di esecuzione forzata, essendo un dato di comune esperienza che il prezzo cosė determinato non corrisponde a quello conseguibile in regime di libero mercato.