(massima n. 1)
Alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullitā contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale č coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti "ex actis", una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullitā del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullitā di protezione, il cui rilievo č espressamente rimesso alla volontā della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullitā "incidenter tantum" senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste.