(massima n. 1)
Ai fini della legittimitā del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non č sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilitā del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.