(massima n. 1)
La proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, se pure rende privo di effetti l'adempimento tardivo, non impedisce al contratto di continuare a produrre i propri effetti, sino a quando la domanda non sia accolta. Da ciò consegue che ove il trasferimento della proprietà sia stato sottoposto dalle parti ad una condizione sospensiva, l'avverarsi di questa produce i propri effetti quand'anche avvenga successivamente alla domanda di risoluzione, purché prima dell'accoglimento di essa.