(massima n. 1)
La norma dell'art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, trova applicazione nella sola ipotesi di condizione casuale (il cui avveramento dipende, cioč, dal caso o dalla volontā di terzi) o di condizione mista (il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontā dei terzi, in parte dalla volontā di uno dei contraenti), ma non nell'ipotesi di condizione potestativa semplice o impropria. (Nel caso di specie, č stata ritenuta condizione meramente potestativa quella apposta ad un contratto di lavoro dirigenziale che subordinava il pagamento di un incentivo al dirigente di una I.P.A.B. non al dato oggettivo del raggiungimento di un risultato positivo di gestione da valutarsi da parte di un arbitratore o del giudice, bensė ad un giudizio positivo del rappresentante legale dell'ente).