(massima n. 1)
Le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono pattuire una condizione sospensiva o risolutiva nell'interesse esclusivo di uno soltanto dei contraenti, occorrendo al riguardo un'espressa clausola o, quanto meno, una serie di elementi, idonei ad indurre il convincimento che si tratti di una condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse. Ne consegue che la parte contraente, nel cui interesse č posta la condizione, ha la facoltā di rinunziarvi sia prima, sia dopo l'avveramento o il non avveramento di essa, senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontā. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso il carattere unilaterale della condizione risolutiva prevista in un contratto preliminare di compravendita di un immobile, relativa alla mancata rinuncia da parte di terzi alla prelazione convenzionale loro attribuita in precedenza sul medesimo bene, non ravvisando l'esclusivo interesse del promittente acquirente rispetto alla pattuita condizione).