(massima n. 1)
La disciplina di cui all'art. 1333 c.c. č applicabile al patto di prelazione senza previsione di corrispettivo, che ha carattere preliminare unilaterale, con obbligazioni a carico del solo proponente, e si perfeziona allorché, decorso il termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, il promissario non rifiuti l'offerta.