(massima n. 1)
In tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono "interessi legali" non soltanto quelli stabiliti dall'art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge. Ne consegue che, in ipotesi di domanda di liquidazione del compenso proposta da un ingegnere o da un architetto, prevedendo l'art. 9 della tariffa professionale, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, che gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di onorari sono ragguagliati al tasso ufficiale di sconto e maturano dopo il decorso di sessanta giorni dalla consegna della specifica da parte del professionista, ai fini della doverositą del saggio e della decorrenza degli accessori, il giudice deve verificare unicamente la sussistenza dei presupposti indicati dalla citata norma.