(massima n. 1)
In tema di obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, qualora venga riconosciuta la rivalutazione monetaria al credito di valore, secondo gli indici Istat e in un certo arco temporale, deve procedersi al calcolo del corrispondente importo totale, che non può essere ridotto equitativamente, in quanto l'equità è criterio di liquidazione o necessitato o elettivo, ma sempre alternativo a quello della determinazione specifica del dovuto.