(massima n. 1)
In tema di obbligazioni pecuniarie, in caso di mora del debitore, gli interessi legali ex art. 1224, primo comma, c.c. sono dovuti, in favore del creditore, anche quando egli abbia ottenuto il sequestro conservativo delle somme necessarie all'estinzione dell'obbligazione, sia perché il tempo del processo di merito non può andare a danno del creditore, sia perché la misura cautelare non immette il sequestratario nella disponibilità giuridica della somma e non ne soddisfa direttamente il credito