(massima n. 1)
In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189 c.c., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identitą di "ratio", sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del "solvens", facendo sorgere in quest'ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtą dei poteri rappresentativi dell' "accipiens".