(massima n. 1)
In tema di provvedimenti ex art. 307 c.p.p., dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, la custodia cautelare — risultante necessaria a norma dell'art. 275 c.p.p. per inadeguatezza delle altre misure — può essere ripristinata tutte le volte in cui, in presenza di una condanna, il giudice procedente (di primo o secondo grado) ravvisi il pericolo di fuga.