(massima n. 1)
Il ripristino della custodia cautelare in carcere per i delitti indicati nell'art. 275 comma terzo c.p.p., una volta intervenuto un provvedimento dichiarativo della sua estinzione per decorso della sua durata massima non č consentito in virtł del solo titolo di reato, ma soltanto quando ricorrono le condizioni indicate nelle lett. a) e b) dell'art. 307 comma secondo stesso codice.