(massima n. 1)
Deve ritenersi vietata, salvo che la legge espressamente disponga altrimenti (come nel caso di cui all'art. 307, comma 1 bis c.p.p.), l'applicazione congiunta di pił misure cautelari personali di natura coercitiva, ancorché tra loro astrattamente compatibili (nella specie trattavasi di obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). (Mass. redaz.).